Lo sconto in fattura è al netto dell'Iva nel caso di pro rata
In caso di committente soggetto passivo Iva con problemi di detrazione dell'Iva causata dal proprio pro-rata per operazioni esenti, l'eventuale opzione per la cessione del credito generato dai bonus edili o lo sconto in fattura, effettuata prima di conoscere la percentuale definitiva dell'Iva indetraibile, deve essere effettuata solo fino all'importo dell’imponibile lva della fattura, cioè al netto di Iva.
Il bonus edile generato dall'Iva definitivamente indetraibile, calcolato dopo aver conosciuto la percentuale definitiva di pro-rata, invece, può essere ceduto, scontato in fattura o detratto dell'imposta sui redditi, solo dopo aver calcolato nel modello Iva il pro-rata definitivo. Si arriva a queste conclusioni, in base al chiarimento inedito della Dre dell'Emilia-Romagna n. 956-334.1/2021, in risposta all'Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Porli Cesena, che si aggiunge alla risposta delle Entrate n. 118/2022.
Al momento del ricevimento della fattura agevolata con un bonus edile, l'Iva non detraibile, per pro-rata, è determinata solo invia provvisoria, in quanto il pro-rata dell'anno non è definito e si applica la percentuale di detrazione dell'anno precedente.
Pertanto, non è possibile stabilire l'ammontare dell'importo dell'Iva che, rimanendo a carico del committente, costituisce costo da considerare ai fini del superbonus.
In questi casi, se il soggetto passivo Iva che riceve la fattura dell'opera edile agevolata, ad esempio, con il superbonus del 110%, intende optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura, deve calcolare questa opzione «solo fino all'importo del corrispettivo dovuto, al netto dell'Iva (sconto parziale)».
Per il 110% (a differenza degli altri bonus edili), il credito d'imposta trasferito viene calcolato (in proporzione) sull'importo dello sconto concesso. Quindi se, ad esempio, la spesa per l'intervento è di 10mila euro, più Iva del 10% (totale fattura di 11.000 euro e detrazione «potenzialmente» trasferibile di 12.100 euro, pari al 110% x 11.000 euro), il fornitore può applicare da subito sulla fattura emessa uno «sconto parziale» di l0mila euro, maturando un credito
d'imposta di 11mila euro.
L'Iva che, sulla base della percentuale del pro-rata definitivo dell'anno (cioè a consuntivo, in sede di modello Iva annuale), rimarrà a carico del committente soggetto passivo Iva (perché indetraibile dall'Iva e registrato ad incremento del costo dell'intervento), potrà fruire della detrazione del 110% del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto.
In alternativa, si potrà comunque optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione del bonus edile spettante per l'Iva indetraibile definitivamente determinata e rimasta a carico, inviando la relativa comunicazione alle Entrate entro i termini previsti per la trasmissione telematica. In questo caso, ai fini della cessione del superbonus sull'Iva indetraibile rimasta a carico del
committente-soggetto passivo Iva, sono valide le asseverazioni tecniche rilasciate con riferimento alle spese sostenute, perle quali il committente ha optato per lo sconto in fattura. Perla detrazione nel modello dichiarativo del 110% dell'Iva indetraibile definitivamente determinata e rimasta a carico o per l'invio della comunicazione della relativa cessione del credito, il visto di conformità non deve riguardare i dati contenuti nella dichiarazione Iva del committente soggetto passivo Iva.
(da Il Sole24ore F.I.M.A.A. del 22-04-2022 di Luca De Stefani)